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Proposta contro il dilagare della prostituzione illecita In evidenza

Proposta contro il dilagare della prostituzione illecita

La prostiuzione è soggetta a tassazione ed è legale se si pagano le imposte. La mia proposta è di attuare un regolamento più restrittivo che comprenda oltre alle norme in fatto di tributi, delle norme sanitarie obbligatorie. In questa maniera le interessate avranno tutto il desiderio di controllarne il rispetto segnalando le inadempienti; inoltre dal momento che stabilmente sostano in determinati luoghi dovrebbero pagare il suolo pubblico. A questo punto il comune potrà stabilire quali potranno essere le zone a loro dedicate che non disturbino la decenza e la quiete pubblica. 

 

PROSTITUZIONE E TASSE
La Corte di Cassazione con la Sentenza 1° ottobre 2010, n. 20528, ha stabilito che anche la prostituzione tra adulti deve essere soggetta a tassazione, poiché è un’attività “lecita”. Di conseguenza, a partire dalla suddetta data in Italia, il meretricio dovrebbe essere un’attività tassabile a tutti gli effetti.

Successivamente, la stessa Suprema Corte Giudicante ha riconfermato con la pronuncia 13 maggio 2011, n. 10578 che il meretricio è effettivamente da considerare come un’attività normale e con la medesima ha affermato che l’articolo 36 comma 34 bis della Legge 248/2006, facente capo alla Legge 537/1993 articolo 14 comma 4 ed all’articolo 6 comma 1 del D.P.R. 917/1986 T.U.I.R., ha implicitamente modificato la Legge 75/1958 agli articoli 7 e 3 comma primo numero 8, derogando i rispettivi dettami ai fini fiscali. In più, nella identica Sentenza viene citata la pronuncia della Corte di Giustizia Europea del Lussemburgo (Organo dell’Unione Europea) del 20 novembre 2001, causa C268/99, la quale afferma che la prostituzione può essere inquadrata in un’attività economica a libera professione. Di conseguenza, il meretricio in Italia può e deve essere assoggettato a tassazione con imposte dirette ed indirette come l’IRPEF e l’IVA.

Inoltre, la stessa Sentenza n. 10578/2011 della Cassazione ha ripreso anche quella precedente n. 20528/2010 che ha definito la relativa attività come non illecita.

Con tutto questo si può benissimo affermare che chiunque eserciti la prostituzione in Italia può e deve aprire una partita IVA, rilasciare la relativa ricevuta fiscale ai propri clienti ed avere un servizio di consulenza contabile da parte dei commercialisti, i quali, se esercitanti regolarmente la rispettiva professione, non dovrebbero incorrere nelle sanzioni penali di favoreggiamento e sfruttamento dell’altrui prostituzione, grazie proprio alla deroga applicata dall’articolo 36 comma 34 bis della Legge 248/2006 nei confronti della Legge 75/1958, ricordando oltretutto l’esistenza dell’articolo 3 della Costituzione Italiana che garantisce l’eguaglianza di tutti i cittadini, compresa il pari trattamento sociale.

Giustamente, il lavoratore sessuale con cittadinanza di uno Stato extracomunitario avrebbe diritto al permesso di soggiorno, salvo esaurimento delle quote d’ingresso relative ai medesimi lavoratori autonomi, mentre quelli Comunitari potrebbero benissimo ottenere l’Iscrizione Anagrafica nel rispettivo Comune di dimora.

Infine, voglio citare che questa operazione di tassazione del meretricio è conforme alla Convenzione ONU 1949/1951 sulla prostituzione, ratificata dall’Italia in via definitiva nel 1980, poiché il corrispondente articolo 1 punisce qualsiasi persona e non uno Stato che sfrutti la prostituzione altrui ed il relativo articolo 6 afferma che le/i meretrici non possono essere iscritti in registri speciali ed eccezionali, ma non ordinari. Su quest’ultimo punto ne consegue che il lavoratori sessuali dovranno essere sottoposti a tassazione in maniera uguale a tutti gli altri liberi professionisti, senza distinzione particolare da questi.

In più, sottolineo che ai sensi degli articoli 3 e 53 della Costituzione Italiana, i quali garantiscono il pari trattamento dei cittadini ed il relativo obbligo di concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva, la stessa Legge 75/1958 “Merlin” potrebbe anche essere derogata da una sentenza della Corte Costituzionale nei suoi dettami e divieti ai soli fini fiscali.

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